Leonardo Rossi – Un’amnistia e un indulto per i senza nome

Indulto e amnistia sono misure cui più volte la giustizia italiana ha fatto ricorso, con finalità ora politiche, ora umanitarie, ora di alleggerimento della pressione esercitata sul sistema carcerario dalla popolazione detenuta. È questo il caso della cosiddetta “emergenza carceri”, ossia l’incapacità delle struttura detentiva di offrire condizioni di vita e di reinserimento minimamente dignitose a una popolazione penitenziaria in continua crescita, assume infatti in Italia l’aspetto di una vera e propria emergenza umanitaria e di un patente sfregio al dettato costituzionale, fondato sul concetto di pena rieducativa e sulla tutela della dignità personale.
Le condizioni di vita nelle carceri, oggetto di ripetute denunce sia nel nostro Paese che sul piano internazionale, necessitano di una soluzione immediata: il costante incremento dei detenuti rende infatti impossibile lo svolgimento delle attività rieducative previste dal Codice Penitenziario sulla base delle indicazioni della Costituzione, impedendo alla pena di conseguire il proprio principale obiettivo, la rieducazione e la risocializzazione del reo. L’urgenza, resa evidente dai numeri delle presenze in carcere, necessita di una soluzione immediata che può essere individuata in un atto di clemenza generalizzato, quali sono l’amnistia e l’indulto.

Tali decreti, pur iscrivibili nella più ampia categoria dei “provvedimenti clemenziali” per le caratteristiche comuni, sono distinti tra loro in quanto l’amnistia produce l’estinzione del reato mentre l’indulto quella della pena. Nello specifico, due sono i tipi di amnistia a cui i nostri governi hanno fatto ricorso: l’amnistia impropria, applicabile alla pena definitiva e ai procedimenti in corso, e l’amnistia propria, che estingue il reato e tutti gli effetti penali ad esso connessi. Una distinzione fra indulto e amnistia va fatta anche per quanto concerne le limitazioni relative alla concessione di questi benefici, ove essi sono definiti e circostanziati ogni volta che viene presentato il provvedimento. La concessione dell’amnistia è vincolata a tre limitazioni: una limitazione oggettiva, nella quale si escludono alcuni reati che variano di decreto in decreto a seconda della coscienza sociale e della linea politica del governo; una limitazione quantitativa, che sancisce la concessione del beneficio solo ai reati astrattamente puniti con una  pena contenuta in un limite prefissato dalla legge; e infine una limitazione di carattere soggettivo che ne esclude l’applicazione a determinate tipologie di soggetti, quali i condannati abituali, i rei per tendenza, i recidivi. Il ricorso all’indulto è limitato da condizioni soggettive per le quali sono escluse alcune categorie di condannati, e da condizioni oggettive che ne impediscono l’applicazione a differenti tipologie di reati.
La diversa natura di questi due decreti condiziona anche la funzionalità degli stessi: mentre l’indulto, sortendo effetti esclusivamente sull’esecuzione della pena, determina uno sfoltimento delle presenze in carcere, l’amnistia aggiunge a questo effetto una forte componente deflattiva sul carico delle pendenze penali dei tribunali.

Pur riconoscendo che i problemi degli istituti penitenziari non possono essere risolti da un’amnistia e da un indulto generalizzati, dobbiamo però constatare come la concessione di questi benefici sarebbe un primo passo per avviare un  percorso che consenta di risolvere la situazione delle nostre carceri: soprattutto perché ciò dimostrerebbe  la volontà di considerare il carcere tra i principali oggetti di intervento e come piattaforma per una ridiscussione complessiva del problema dell’esecuzione della pena. La situazione già difficile infatti, rischia di divenire ancor più esplosiva nel futuro prossimo: provvedimenti come quelli volti a punire l’uso delle sostanze stupefacenti, rischiano di produrre un ulteriore incremento della popolazione detenuta, ripercuotendosi disastrosamente su strutture che già ora superano abbondantemente il limite di capienza tollerabile. I tempi sono maturi per un atto di clemenza, che non solo darebbe speranza alla popolazione detenuta ma che contribuirebbe ad alleviare i problemi degli uffici giudiziari che rendono i tempi della giustizia eccessivamente lunghi affossando un altro  principio che discende dal dettato della Costituzione, quello della rapidità della sentenza.

 

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